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Sez. T, Ordinanza n. 30895 del 03/12/2024 (Rv. 673122-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Imprenditore commerciale - Nozione - Distinzione dalla nozione civilistica - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673122-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di Iva, la nozione civilistica e quella tributaristica di "imprenditore commerciale" divergono per il requisito della necessità della "organizzazione", indispensabile per il diritto civile, ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della "professionalità abituale", anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e del valore delle alienazioni di opere d'arte rilevate nel corso di un triennio e non, invece, secondo una valutazione frazionata delle singole annualità).

Cod. Civ. art. 2082, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)