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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8982 del 06/04/2017 (Rv. 643643 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Art. 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 – Imprenditore commerciale – Nozione – Distinzione dalla nozione civilistica – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643643-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

In tema di IVA, la nozione civilistica e quella tributaristica di “imprenditore commerciale” divergono per il requisito della necessità dell'“organizzazione”, indispensabile per il diritto civile ma non per il diritto tributario, per il quale rileva, invece, l'aspetto della “professionalità abituale”, anche se non esclusiva, dell'attività economica svolta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva qualificato in termini di esercizio di impresa tre cessioni immobiliari effettuate nel medesimo anno d’imposta dal contribuente, senza valutare la ricorrenza degli elementi indicativi di un'attività abituale di vendita di immobili).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2082

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)