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Sez. 5, Sentenza n. 19918 del 14/10/2005 (Rv. 587093 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Perdite su crediti - Deducibilità - Disconoscimento da parte dell'ufficio - Contestazione del contribuente - Fatti costitutivi del diritto alla deduzione - Prova - Onere a carico del contribuente - Sussistenza - Motivi addotti dall'ufficio in sede di accertamento o di giudizio - Limite ai poteri di valutazione da parte del giudice - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587093-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, il contribuente che intenda contestare il disconoscimento di una perdita su crediti da parte dell'ufficio ha l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del suo preteso diritto alla deducibilità della perdita ai sensi dell'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dunque di fornire gli elementi "certi e precisi" richiesti dalla norma per dimostrare che la perdita si era verificata effettivamente: elementi che, d'altro canto, il giudice ha il potere-dovere di valutare, quanto alla loro idoneità a rappresentare una perdita credibile, indipendentemente dalle motivazioni addotte dall'ufficio in sede di accertamento o in sede di giudizio. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che, nel caso di specie, il giudice di appello fosse incorso in ultrapetizione per aver negato che gli elementi documentali offerti dal ricorrente fossero idonei a dimostrare l'asserita perdita, in base a considerazioni - quali la mancanza di data certa e la inopponibilità al fisco - non prospettate dall'ufficio).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)