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Sez. 2, Sentenza n. 2694 del 15/12/1970 (Rv. 349148 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DENUNZIA DEI VIZI DEL SUOLO O DELLA COSTRUZIONE - TERMINE ANNALE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA DEI VIZI - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349148-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - DENUNZIA DEI VIZI DEL SUOLO O DELLA COSTRUZIONE - TERMINE ANNALE - DECORRENZA - DALLA CONOSCENZA DEI VIZI - ESTREMI.*

Il termine di decadenza per la denuncia da parte del committente dei gravi difetti dell'edificio costruito dall'appaltatore, ai fini della Azione di responsabilita ex art 1669 cod civ, decorre non dal momento in cui il denunciante abbia avuto conoscenza di segni e di manifestazioni esteriori di pericolo incombente sull'edificio, ma dal momento in cui abbia acquistato un'apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva e completa non solo della gravita dei difetti, ma anche e soprattutto del loro collegamento causale alla attivita di esecuzione dell'opera, espletata dall'appaltatore. Detta conoscenza del difetto e delle sue specifiche cause, oltre che della sua gravita, non consegue, se non raramente, alla constatazione dell'aspetto delle cose (a meno che non si tratti di manifestazioni indubbie, come cadute e rovine estese e simili), ma per lo piu, se si tratta di opere di una certa entita allo espletamento di indagini tecniche, suggerite dall'ovvia prudenza di non contestare azioni infondate. In siffatte ipotesi, il termine incomincia a decorrere solo dalla acquisizione della relazione del consulente tecnico anche se l'accertamento tecnico si sia compiuto e concluso alla presenza dello stesso appaltatore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)