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Sez. L, Sentenza n. 24091 del 13/11/2009 (Rv. 610228 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Ricerca all'interno dell'azienda di mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore - Obbligo del datore di lavoro - Conseguente ridistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio - Ammissibilità - Limiti - Insussistenza nell'azienda di mansioni concretamente disponibili - Rifiuto dell'assunzione - Liceità.
Stato
decisa il 2009-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610228-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro presso il quale è avviato un invalido per l'assunzione, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, pur non essendo obbligato a riorganizzare i mezzi di produzione per consentire tale assunzione, è tuttavia tenuto a ricercare all'interno dell'azienda mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore e a questo fine deve, se necessario, procedere a redistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio. In tale operazione, l'esigenza di osservare l'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 può integrare una delle "ragioni organizzative" che permettono il trasferimento di lavoratori già in organico ad un altra unità produttiva, ma non può comportare l'assegnazione di un lavoratore già in servizio a mansioni superiori, che egli non sia capace di espletare. Ne consegue che occorre accertare se vi siano in azienda mansioni "concretamente disponibili" per le quali il lavoratore avviato sia idoneo, e solo se tale concreta disponibilità sia impossibile l'azienda può rifiutare l'assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)