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Sez. L, Sentenza n. 2036 del 23/02/1995 (Rv. 490653 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Ricerca all'interno dell'azienda di mansioni compatibili con le condizioni sanitaria del lavoratore - Obbligo del datore di lavoro - Conseguente ridistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio - Ammissibilità - Limiti - Insussistenza nell'azienda di mansioni concretamente disponibili - Rifiuto dell'assunzione - Liceità - Fattispecie relativa a mansioni ausiliarie compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ma già espletate da altri lavoratori non assegnabili ad altri reparti.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490653-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro presso il quale è avviato un invalido per l'assunzione, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, è tenuto a ricercare all'interno dell'azienda mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore e a questo fine deve, se necessario, procedere a ridistribuzione degli incarichi tra i lavoratori già in servizio. In tale operazione l'esigenza di osservare l'art. 11 della legge n.482/1968 può integrare una delle "ragioni organizzative" che permettono il trasferimento di lavoratori già in organico ad un altra unità produttiva, ma non può comportare l'assegnazione di un lavoratore già in servizio a mansioni superiori, che egli non sia capace di espletare. Se conseguentemente non vi sono nell'azienda mansioni concretamente disponibili per cui il lavoratore avviato sia idoneo, l'azienda può rifiutare l'assunzione. (Nella specie la S.C., sulla base dell'esposto principio, ha confermato la sentenza con cui il giudice di merito aveva ritenuto legittimo il rifiuto di assunzione, sulla base del rilievo che le mansioni ausiliarie - quali lavori di fotocopiatura, riordino di locali, pulizia e fattorinaggio - risultate compatibili con le condizioni di salute del lavoratore erano già espletate da altri due lavoratori, di cui uno invalido, che non potevano essere assegnati ad altri reparti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 4821 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)