Sez. 3, Sentenza n. 13761 del 27/05/2008 (Rv. 603291 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Inidoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività prevista in contratto - Obbligo del locatore di eseguire modificazioni o trasformazioni non previste a carico dello stesso né dalla legge né dal contratto - Insussistenza - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
L'inidoneità dell'immobile all'esercizio di una determinata attività commerciale o industriale, per il quale è stato locato, non comporta per il locatore l'obbligo di operare modificazioni o trasformazioni che non siano poste a suo carico né dalla legge né dal contratto; ed invero gli obblighi previsti a carico del locatore dagli artt. 1575 e 1576 cod. civ. non comprendono l'esecuzione di opere di modifica o trasformazione, anche se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità, sopravvenute alla consegna, per rendere la cosa stessa idonea all'uso convenuto. (Nella specie, la S.C. ha reputato scevra di qualsiasi censura la sentenza impugnata che aveva ritenuto opere di trasformazione non poste a carico del locatore quelle da eseguire per ottenere il certificato di prevenzione incendio, in quanto comportanti interventi modificativi della struttura originaria del bene).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)