Sez. 3, Sentenza n. 3341 del 07/03/2001 (Rv. 544526 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Inidoneità dell'immobile all'esercizio dell'attività prevista nel contratto - Obbligo del locatore di operare modificazioni o trasformazioni non contemplate dal contratto - Insussistenza.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE
L'inidoneità dell'immobile all'esercizio di una determinata attività commerciale o industriale, per il quale è stato locato, non comporta per il locatore l'obbligo di operare modificazioni o trasformazioni che non siano state poste a suo carico dal contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)