diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15030 del 17/07/2015 (Rv. 636051 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Responsabilità ex art. 385, comma 4, c.p.c. - Abrogazione a decorrere dal 4 luglio 2009 - Sentenze pubblicate dopo tale data, ma relative a giudizi instaurati prima - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636051-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE

L'art. 385, comma 4, c.p.c., che prevede la condanna del soccombente al pagamento di un'ulteriore somma a favore della controparte in caso di colpa grave, continua ad applicarsi nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto sentenze pubblicate dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, che ne ha disposto l'abrogazione, a condizione che il primo grado sia stato instaurato anteriormente, atteso che le nuove norme, ivi compreso l'art. 46 cit., operano, in virtù dell'art. 58, solo nei giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)