Sez. 3, Sentenza n. 22226 del 20/10/2014 (Rv. 634606 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., nel testo vigente ante legge n. 69 del 2009 - Sentenze pubblicate dopo la sua abrogazione - Applicabilità - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
La previsione di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., introdotta dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è stata abrogata dall'art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69, con decorrenza dal 4 luglio 2009, sicché non si applica nei confronti di ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate successivamente alla data della sua abrogazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)