Sez. 3, Sentenza n. 817 del 20/01/2015 (Rv. 634642 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Responsabilità ex art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. ("ratione temporis" applicabile) - Condizioni - Mala fede o colpa grave nel proporre la domanda o nel resistervi - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, si configura un'ipotesi di colpa grave tale da legittimare l'irrogazione, a carico del soccombente, dell'ulteriore somma di cui all'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo, introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, successivamente abrogato dall'art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ma ancora applicabile "ratione temporis", operando la nuova disposizione ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di sua entrata in vigore), quando la parte abbia agito, o resistito, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione. (Nella specie, la S.C. ha fatto applicazione della norma a carico dei ricorrenti soccombenti, i quali pretendevano di ricondurre alla simulazione del contratto l'ipotesi di contrasto tra la sua "qualificazione formale" e la volontà delle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 4 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 20 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 13, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)