Sez. 6, Sentenza n. 89 del 19/01/1998 Cc. (dep. 01/04/1998) Rv. 210644 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Inammissibilità della richiesta di revisione "rebus sic stantibus" - Possibilità della sospensione - Sussistenza - Fattispecie: accertamento non ancora irrevocabile della responsabilità di un terzo.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
L'esercizio del potere di disporre la sospensione dell'esecuzione della pena non è precluso in caso di inammissibilità della richiesta di revisione, che consegua alla mera incompletezza dell'iter procedimentale previsto e valga quindi intrinsecamente solo "rebus sic stantibus", come nell'ipotesi in cui sia iniziato ma non giunto al termine ultimo il procedimento suscettibile di dar luogo alle fattispecie previste dall'art. 630 cod. proc. pen. (Nella specie la richiesta di revisione era basata su prove dirette a dimostrare la responsabilità di un terzo, il cui accertamento non era divenuto irrevocabile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 635
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)