Sez. 1, Sentenza n. 5900 del 12/11/1996 Cc. (dep. 07/12/1996) Rv. 206073 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Palmare prova di innocenza del condannato - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
L'art. 635 cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità di sospensione della esecuzione, con eventuale applicazione di una delle misure coercitive ivi indicate, in caso di presentazione di richiesta di revisione, non postula l'esistenza di una palmare prova di innocenza del condannato e la certezza, quindi, dell'accoglimento di detta richiesta, con revoca della sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 635
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)