Sez. F, Sentenza n. 35744 del 20/08/2004 Cc. (dep. 31/08/2004) Rv. 229546 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - procedimento - sospensione dell'esecuzione | Applicabilità dell'istituto solo quando appaia verosimile la revoca della condanna a seguito del giudizio di revisione - Sussistenza di tale condizione nel caso in cui l'esito di detto giudizio dipenda dall'espletamento di perizia - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - procedimento - sospensione dell'esecuzione
La sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen., in pendenza di procedimento di revisione, costituisce istituto di carattere eccezionale, in quanto derogatorio al principio dell'obbligatorietà dell'esecuzione, e presuppone l'esistenza di situazioni in cui appaia verosimile l'accoglimento della domanda di revisione e la conseguente revoca della condanna; condizione, questa, che non può dirsi sussistente quando l'esito del giudizio di revisione dipenda dall'espletamento di una perizia, il cui carattere di mezzo di prova "neutro" rende di per sé impossibile la formulazione di un apprezzamento prognostico in ordine ai risultati cui essa possa pervenire.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)