Sez. 2, Sentenza n. 1558 del 03/05/1976 (Rv. 380306 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - VENDITE SUCCESSIVE - FONDO ALIENATO CON IL PRIMO CONTRATTO - INDIVIDUAZIONE - ZONA DI CONFINE - SEGNI ESISTENTI SUL TERRENO - RILEVANZA.*
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE - VENDITE SUCCESSIVE - FONDO ALIENATO CON IL PRIMO CONTRATTO - INDIVIDUAZIONE - ZONA DI CONFINE - SEGNI ESISTENTI SUL TERRENO - RILEVANZA.*
Qualora, nel contrasto tra due successivi compratori dal medesimo venditore, si debba stabilire se una determinata zona di confine sia stata, o meno, gia compresa nel fondo alienato con il primo contratto di vendita, i segni esistenti sul terreno possono essere utilizzati al fine di individuare la superficie che le parti intesero trasferire con il cennato negozio, in quanto per la interpretazione del contratto - a cui si riduce, in sostanza, la questione - possono valere, oltre agli elementi testuali, anche le circostanze, oggettive o soggettive, antecedenti, contemporanee o successive alla stipulazione, che abbiano con essa un nesso logico. (V 2505/72, mass n 359994; (V 1911/63, mass n 262930).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)