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Sez. U, Sentenza n. 1911 del 13/07/1963 (Rv. 262930 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUPPLETIVO.*
Stato
decisa il 1963-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262930-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUPPLETIVO.*

Quando riesce agevole stabilire la comune intenzione delle parti attraverso l'analisi delle clausole del contratto che appariscano di non dubbio significato, non e necessario che il giudice prenda in esame anche il comportamento posteriore delle parti, dato che l'applicazione del detto criterio di ermeneutica ha come presupposto che le parole di cui si sono servite le parti per manifestare la loro volonta non siano da sole sufficienti, a parere del giudice di merito, a fornire gli elementi indispensabili per poterne intendere il contenuto effettivo. (V 3945/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)