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Sez. 5, Ordinanza n. 92 del 03/01/2024 (Rv. 669953-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE | Giudizio di rinvio - Termine semestrale per la riassunzione - Sospensione feriale - Computo - Necessità. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - In genere.
Stato
decisa il 2024-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669953-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE

Il termine semestrale per la riassunzione del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio comporta il necessario computo della sospensione feriale, che interessa indistintamente tutti i termini processuali, i quali, dopo tale periodo, riprendono a decorrere.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 63, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)