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Sez. U, Sentenza n. 9968 del 24/11/1994 (Rv. 488798 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione nel periodo feriale - Ambito di applicazione - Termine annuale per la riassunzione dinanzi al giudice di rinvio - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488798-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

La sospensione del decorso dei termini processuale, che opera di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742 del 1969) riguarda qualsiasi termine processuale, con la conseguenza che anche il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 392 cod. proc. civ. per la riassunzione dinanzi al giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, deve essere prorogato di quarantasei giorni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)