Sez. 1, Sentenza n. 4297 del 03/03/2004 (Rv. 570755 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Nel periodo feriale - Ambito applicativo - Applicazione a tutti i termini, anche scadenti successivamente al periodo feriale - Termine di sei mesi per la riassunzione del processo interrotto, ex art. 305 c.p.c. - Inclusione - Riassunzione - Tempestività - Data di deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito - Rilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione dei termini processuali, prevista dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno dall'art.1 della legge 7 agosto 1969, n.742, non riguarda soltanto i termini scadenti nel periodo della sospensione, ma tutti indistintamente i termini processuali, che riprendono a decorrere dalla fine del detto periodo, e si applica, pertanto, anche al termine perentorio di sei mesi di cui all'art. 305 cod. proc. civ., relativo al processo interrotto. Ai fini della tempestività della riassunzione occorre fare riferimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 303 e 305 c.p.c., alla data di deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice precedentemente adito.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)