Sez. U, Sentenza n. 388 del 01/06/2000 (Rv. 537096 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Spettanza - Programma edilizio straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate - Inclusione - Ristoro separato per l'occupazione temporanea rispetto a quello per l'espropriazione - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato, e ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 219 del 1981, che, all'art. 80, prevede la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge 385 del 1980, e quindi anche dell'indennità di occupazione, prevista dall'art. 2 di quest'ultima. Nè tale principio potrebbe subire deroga per effetto di ordinanze commissariali, in quanto, a norma dell'art. 84 della legge n. 219/1981, il potere d'ordinanza attribuito agli organi straordinari è assoggettato, tra l'altro, alle norme del titolo ottavo della medesima legge, nel quale è compreso il citato art. 80.
Riferimenti normativi: Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)