Sez. U, Sentenza n. 2644 del 10/03/1998 (Rv. 513545 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Assorbibilità nell'indennità di espropriazione - Esclusione - Zone colpite dal sisma del 1980 - Programma straordinario di edilizia residenziale nelle aree del Mezzogiorno - Diritto all'indennità per il periodo di occupazione - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
L'indennità per l'occupazione d'urgenza è destinata a compensare il mancato godimento del bene espropriato e si distingue per questo dall'indennità di esproprio, nella quale non è assorbibile, anche in relazione alle occupazioni disposte per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nelle aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, per le quali l'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219 prevede la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge 25 maggio 1980 n. 385.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)