Sez. U, Sentenza n. 111 del 02/03/1999 (Rv. 523737 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Occupazione temporanea e d'urgenza - Indennità - Spettanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato, e ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 219 del 1981, che non contiene previsioni incompatibili con i principi generali stabiliti dagli artt. 70 - 73 della legge 2359 del 1865, prevedendo anzi la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge 385 del 1980, e quindi anche dell'indennità di occupazione, prevista dall'art. 2 di quest'ultima.
Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)