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Sez. 1, Sentenza n. 7244 del 16/04/2004 (Rv. 572108 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale (art. 34 legge n. 833 del 1978) - Provvedimento del Sindaco - Convalida del tribunale - Ricorso per Cassazione - Legittimazione - Comune - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572108-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi della legge n. 788 del 1978, il decreto del tribunale che annulla l'ordinanza del Sindaco, con la quale è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di una persona, non è ricorribile per Cassazione da parte del Comune atteso che, nella materia <de qua>, il Sindaco assume la qualità di Ufficiale di Governo, ossia di organo diretto dello Stato e non già del Comune, che deve ritenersi estraneo alla procedura in esame.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 33, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)