Sez. 1, Sentenza n. 6240 del 23/06/1998 (Rv. 516706 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale (art. 34 legge n. 833 del 1978) - Provvedimento del Sindaco - Convalida del Pretore - Reclamo - Al Tribunale - Rigetto - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti - Motivazione del provvedimento del Tribunale - Necessità - Omissione - Conseguenze.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio, disposto con provvedimento del Sindaco "ex lege" n. 833 del 1978 e convalidato dal giudice tutelare, la decisione adottata del tribunale all'esito del reclamo proposto dall'interessato, insuscettibile di ulteriori gravami ordinari, è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., attesane la natura di provvedimento giurisdizionale definitivo, di contenuto decisorio su diritti soggettivi (Corte Costituzionale n. 74/68, secondo la quale il provvedimento di ricovero coatto si inquadra tra quelli restrittivi della libertà personale dell'individuo). Gli eventuali vizi dell'atto, sotto l'aspetto motivazionale, sono denunziabili, in sede di legittimità, non solo nell'ipotesi di motivazione del tutto assente (ovvero costituita da argomentazioni reciprocamente inconciliabili, obbiettivamente incomprensibili, inidonee a rivelare la concreta "ratio decidendi"), ma anche con riferimento alla assenza della indicazione e concreta valutazione delle specifiche condizioni di legge imposte per la emissione del provvedimento coercitivo, in analogia con i provvedimenti penali restrittivi della libertà personale. (Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha, nella specie, annullato la decisione del tribunale che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento dispositivo del T.S.O., rilevando, ancora, che la motivazione esclusivamente "per relationem" -ai precedenti provvedimenti ed alle certificazioni sanitarie - in concreto adottata era incompatibile con il disposto normativo di cui all'art. 34 L. cit., espressamente impositivo dell'obbligo di motivazione in relazione alla esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, alla mancata accettazione di tali interventi da parte dell'infermo, alla assenza di condizioni e circostanze tali da consentire l'adozione di tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 33, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 34, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)