Sez. 3, Sentenza n. 821 del 18/01/2006 (Rv. 587126 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Domanda nuova contenuta nell'atto di riassunzione - Proponibilità anche da parte del convenuto quale domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
L'atto di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, valendo esso, in tal caso, come atto introduttivo di un giudizio "ex novo". Se tale facoltà è concessa all'attore, a maggior ragione essa può essere esercitata dal convenuto, alla stregua del principio della parità di diritti che deve essere riconosciuta alle parti. (Nella specie, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha rigettato il relativo motivo di ricorso con il quale era stata dedotta l'inammissibilità di una domanda riconvenzionale da parte dell'originario convenuto in quanto proposta solo in sede di riassunzione, in considerazione anche del fatto che la domanda stessa eccedeva la competenza per valore del giudice di pace, precedentemente adito, e l'incompetenza di quest'ultimo, anche solo con riferimento alla domanda attrice, era stata vittoriosamente sostenuta dal medesimo convenuto, che, perciò, ben poteva riservarsi, come aveva fatto, di proporre la domanda riconvenzionale nella successiva fase del giudizio e dinanzi al giudice per essa competente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)