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Sez. 6, Sentenza n. 10318 del 22/01/2008 Cc. (dep. 06/03/2008) Rv. 239211 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Sussistenza di gravi indizi di colpevolezza - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Accertamento dell'esistenza di esigenze cautelari - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239211-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombendo al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che "ictu oculi" lascino ritenere superata tale presunzione. (Nel caso di specie, relativo alla misura della custodia cautelare in carcere adottata a seguito di una sentenza di condanna per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la S.C. ha affermato che l'imputato avrebbe dovuto fornire la prova della recisione di ogni suo legame con i contestati vincoli associativi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)