Sez. 6, Sentenza n. 11747 del 12/02/1990 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185173 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - VOLONTARIETÀ DELLA SOTTRAZIONE AL PROVVEDIMENTO COERCITIVO - PROVA DELLA CONOSCENZA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - VOLONTARIETÀ DELLA SOTTRAZIONE AL PROVVEDIMENTO COERCITIVO - PROVA DELLA CONOSCENZA DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - NECESSITÀ.*
La volontarietà della sottrazione, dalla quale dipende lo stato di latitanza, sussiste solo se si ha la prova non solo che l'imputato sia a conoscenza del provvedimento coercitivo o che lo stesso possa essere emesso ma anche che l'imputato sia a conoscenza dell'Esercizio dell'Azione penale nei suoi confronti. (V mass n 180888, ed ivi citate; (V mass n 181224, ed ivi citate; (V mass n 154154, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)