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Sez. 5, Sentenza n. 5749 del 23/03/2016 (Rv. 639137 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Notificazioni e comunicazioni - Luogo - Domicilio eletto o residenza dichiarata - Variazione - Mancata comunicazione - Notificazioni e comunicazioni presso la segreteria della commissione - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639137-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la regola prevista in via residuale dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che consente l'effettuazione delle notificazioni e delle comunicazioni presso la segreteria della commissione, si applica non solo nei casi, espressamente menzionati di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte, ma anche nelle ipotesi in cui, non essendo stato adempiuto l'onere di comunicare le successive variazioni, la sopravvenuta inefficacia delle predette indicazioni renda in concreto impossibile procedere alla notificazione o alla comunicazione. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto valida la comunicazione dell'avviso di trattazione effettuata presso la segreteria della commissione tributaria, non avendo la parte dato notizia dell'avvenuto trasferimento dello studio del difensore, presso cui aveva eletto domicilio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)