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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13238 del 27/06/2016 (Rv. 640135 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Domicilio eletto o residenza dichiarata - Variazione - Onere di notificazione alla controparte - Limiti - Domicilio eletto presso il difensore - Esclusione - Notificazioni e comunicazioni presso la segreteria della commissione - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640135-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario, l'onere di notificare alle controparti costituite le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede è previsto dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione di domicilio operata presso lo studio del procuratore ha la mera funzione d'indicare la sede dello studio di quest'ultimo, sicché il difensore domiciliatario non ha, a sua volta, l'onere di comunicare il cambiamento d'indirizzo del proprio studio, spettando, invece, al notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, salva la legittimità della notifica o comunicazione dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria ai sensi del medesimo art. 17, comma 3, in caso di esito negativo di tali indagini. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto valida la notificazione dell'avviso di trattazione della causa presso la segreteria della commissione, avendo l'Amministrazione finanziaria compiuto le opportune ricerche ed in particolare riscontrato che il domiciliatario non aveva comunicato variazioni all'ordine professionale di appartenenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)