Sez. 1, Sentenza n. 5472 del 21/04/1995 Ud. (dep. 12/05/1995) Rv. 201651 - 01
Imputato - Identità personale | Dubbio sull'identità personale - Proscioglimento per essere rimasti ignoti gli autori del reato - Esclusione.
Imputato - Identità personale
La formula di proscioglimento "per essere rimasti ignoti gli autori del reato" presuppone l'assoluta impossibilità di identificare fisicamente l'imputato e non la difficoltà o l'incertezza di pervenire alla esatta acquisizione delle generalità, perciò non potrà essere adottata dal G.I.P. quando questi ritenga che non vi sia corrispondenza tra le generalità dichiarate e l'identità fisica dell'imputato, dovendosi in questo caso fare applicazione dei principi fissati dal'art. 66 commi primo e secondo cod. proc. pen., secondo i quali l'impossibilità di attribuire le esatte generalità all'imputato non pregiudica il compimento di alcun atto e l'eventuale erronea attribuzione delle stesse deve essere rettificata con la procedura di correzione degli errori materiali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 529 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)