Sez. 3, Sentenza n. 10177 del 30/09/1997 Ud. (dep. 11/11/1997) Rv. 209637 - 01
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE | Dubbi sull'identità anagrafica dell'indagato o dell'imputato - Prosecuzione del procedimento - Necessità - Impossibilità di ulteriori accertamenti per l'allontanamento fisico dell'imputato - Proscioglimento con riferimento al soggetto le cui generalità sono in atti "per non aver commesso il fatto" - Esclusione - Adozione della formula di proscioglimento "per essere ignoti gli autori del reato" - Necessità.
IMPUTATO (COD. PROC. PEN. 1988) - IDENTITÀ PERSONALE
L'incertezza sull'individuazione anagrafica, quando sia certa l'identità fisica dell'imputato, non pregiudica il compimento di atti di indagine e la celebrazione del giudizio, competendo rispettivamente prima al pubblico ministero e poi al giudice, di disporre tutte le verifiche necessarie per accertare l'identità anagrafica del soggetto. Quando tuttavia tali verifiche non siano più possibili, per l'allontanamento fisico dell'imputato, il giudice deve adottare la formula di proscioglimento "per essere ignoti gli autori del reato" e non quella "per non aver commesso il fatto".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 66, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 530 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)