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Sez. 1, Sentenza n. 19949 del 26/09/2007 (Rv. 599682 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI | Consulenza tecnica - Acquisizione di documenti da parte del consulente d'ufficio - Allegazione all'elaborato finale senza esibizione al consulente di parte - Omessa richiesta della parte di termine per osservazioni e rilievi alla consulenza tecnica - Violazione del contraddittorio causata dalla mancata esibizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599682-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI

Nel giudizio arbitrale qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno e, quindi, anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, purchè rispettino, sia pure con gli opportuni adattamenti, il principio inderogabile del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., con la conseguenza che essi possono regolare l'assunzione delle prove nel modo ritenuto più opportuno, salvo l'obbligo, dopo il compimento dell'istruttoria e prima di emettere la pronuncia, di far conoscere alle parti i risultati dell'istruttoria medesima e di assegnare alle stesse un termine per la presentazione delle rispettive osservazioni e difese, incluso il deposito di una relazione, affidata a tecnici di fiducia, che contenga osservazioni e rilievi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; ne consegue che ove il consulente tecnico di ufficio acquisisca della documentazione depositandola insieme all'elaborato al termine degli accertamenti, senza averla esibita al consulente tecnico di una parte, quest'ultima, qualora abbia omesso di chiedere agli arbitri di concedere un termine per osservazioni e rilievi alla consulenza, non può lamentare alcuna violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 n. 7, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)