Sez. 1, Sentenza n. 923 del 29/01/1992 (Rv. 475477 - 01)
Arbitrato - Procedimento arbitrale - Atti istruttori | Arbitri chiamati a decidere secondo equità e senza formalità di procedura - Conseguenze - Consulenza tecnica - Espletamento - Formalità necessarie.
Arbitrato - Procedimento arbitrale - Atti istruttori
Gli arbitri chiamati a decidere secondo equità e senza formalità di procedura, a norma dell'art. 816, primo e secondo comma, cod. proc. civ., hanno facoltà di regolare l'assunzione delle prove nel modo ritenuto più opportuno, salvo l'obbligo, dopo il compimento dell'istruttoria e prima di emettere la pronuncia, di far conoscere alle parti i risultati dell'istruttoria medesima e di assegnare alle stesse un termine per la presentazione delle rispettive osservazioni e difese; ne consegue che, nel caso in cui sia stata disposta una consulenza tecnica, mentre non occorre assegnare un termine per la nomina di consulenti di parte ai sensi degli artt. 201 cod. proc. civ. e 91 Disp. Att. cod. proc. civ., sussiste per gli arbitri l'obbligo di far conoscere alle parti i risultati della perizia e di concedere alle stesse termine per le deduzioni e difese, non escluso il deposito di una relazione, affidata a tecnici di fiducia, che contenga osservazioni e rilievi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 816 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)