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Sez. 1, Sentenza n. 23670 del 06/11/2006 (Rv. 593292 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI | Disciplina del procedimento - Principio della libertà delle forme - Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Riferimento alla chiusura della trattazione - Necessità - Fattispecie in tema di tardiva produzione di documenti.
Stato
decisa il 2006-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593292-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - NORME APPLICABILI

Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, e quindi anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto del principio inderogabile del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, deve essere opportunamente riferito al momento della chiusura della trattazione, in modo da consentire alle parti non solo un'adeguata attività difensiva per tutto il corso del procedimento, pur dopo la chiusura dell'istruttoria, ma anche la possibilità di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e quindi da assicurare - senza che ne risulti leso l'altro principio della libertà delle forme, posto dall'art. 816, secondo e terzo comma - l'osservanza della regola "audiatur et altera pars", secondo il precetto inderogabile di cui al quarto comma della medesima disposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la produzione di documenti oltre il termine all'uopo fissato dagli arbitri non avesse comportato alcuna violazione del contraddittorio, essendo avvenuta comunque prima dell'udienza di discussione, e non avendo la controparte, che pure ne aveva avuto conoscenza, richiesto la concessione di un nuovo termine per produrre a sua volta ulteriore documentazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)