Sez. 2, Sentenza n. 3863 del 15/06/1981 (Rv. 414513 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - VENDITA DI UN SUOLO EDIFICATORIO E COSTITUZIONE, DA PARTE DEL COMPRATORE IN FAVORE DEL VENDITORE, DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE - INCLUSIONE IN UN UNICO ATTO - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - VENDITA DI UN SUOLO EDIFICATORIO E COSTITUZIONE, DA PARTE DEL COMPRATORE IN FAVORE DEL VENDITORE, DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE - INCLUSIONE IN UN UNICO ATTO - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ai sensi e sotto il vigore della legge di registro di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3269, qualora un unico atto contenga la vendita di un suolo edificatorio e la Costituzione, da parte dell'acquirente in favore dell'alienante, di un diritto di superficie, la base imponibile, ai fini dell'applicazione dell'imposta proporzionale di registro sulla seconda di dette Disposizioni, e data dal valore attribuibile all'area in relazione allo scopo per cui essa e dedotta nel contratto (nella specie: per consentire al superficiario di eseguire una costruzione e diventarne proprietario in via definitiva), e non dalla somma di tale valore e di quello del suolo venduto. (V 3327/79, mass n 399725; (V 2869/74, mass n 371292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 8, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)