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Sez. 1, Sentenza n. 3664 del 08/04/1998 (Rv. 514391 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Censure non dedotte nel giudizio d'opposizione innanzi al Pretore - Proponibilità con il ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514391-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

I limiti del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria sono invalicabilmente segnati dalle deduzioni contenute nell'atto di opposizione, tempestivamente prospettate, non avendo il giudice dell'opposizione il potere di rilevare vizi diversi da quelli evidenziati dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, né potendo l'incolpato ampliare in sede di gravame i termini della controversia, introducendo elementi di fatto non menzionati in precedenza, ovvero profili di doglianza non prospettati in sede di opposizione dinanzi al pretore (nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso nel quale, senza riferimento agli originari motivi d'opposizione, si censurava il mancato esame da parte del pretore, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, del materiale audiovisivo relativo ad un programma elettorale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)