Sez. 2, Sentenza n. 1220 del 12/05/1966 (Rv. 322445 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA - IN GENERE - LIMITE ALL'INTERVENTO AI SOLI LEGITTIMATI ALL'OPPOSIZIONE DI TERZO - RIFERIMENTO AL SOLO INTERVENTO PRINCIPALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA - IN GENERE - LIMITE ALL'INTERVENTO AI SOLI LEGITTIMATI ALL'OPPOSIZIONE DI TERZO - RIFERIMENTO AL SOLO INTERVENTO PRINCIPALE.*
Il disposto dell'art. 344 cod. proc. civ. - che limita la possibilita dell'intervento nel giudizio di appello ai terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art.404 dello stesso codice-comprende solo l'ipotesi di intervento principale, il quale a differenza di quello adesivo, comporta l'ampliamento del thema decidendi in quanto tende al riconoscimento ed alla tutela di un diritto autonomo, non identificabile con quello formante oggetto di contestazione tra attore e convenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 344
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)