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Sez. 3, Sentenza n. 1240 del 18/04/1972 (Rv. 357737 - 01)

APPALTO(CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI(RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - SCELTA ED IMPIEGO DEI MATERIALI - RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE - DIFETTI DI FABBRICAZIONE DEL CEMENTO PRECOMPRESSO - RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE DEL CEMENTO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA CONCORRENTE DEL COSTRUTTORE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1972-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357737-01

APPALTO(CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI(RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - SCELTA ED IMPIEGO DEI MATERIALI - RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE - DIFETTI DI FABBRICAZIONE DEL CEMENTO PRECOMPRESSO - RESPONSABILITA DEL PRODUTTORE DEL CEMENTO - ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA CONCORRENTE DEL COSTRUTTORE - INSUSSISTENZA.*

Salvo regresso verso il fornitore, nei confronti del committente lo appaltatore risponde, in virtu dell'autonomia di cui gode, delle conseguenze della scelta e dell'impiego del materiale adoperato nella costruzione. La disposizione contenuta nell'art 3 del DPR 20 dicembre 1947, n 1516, che pone a carico del produttore la responsabilita per eventuali difetti di fabbricazione del cemento precompresso, vale ad escludere che il produttore possa riversare su terzi che abbiano proceduto a collaudi e controlli le conseguenze dannose, ma non gia la concorrente responsabilita di chi usa quei prodotti ed in particolare dell'appaltatore cui spetta la scelta ed il razionale impiego del materiale occorrente alla costruzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Legge 20/12/1947 num. 1516 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)