Sez. 3, Sentenza n. 1490 del 03/05/1969 (Rv. 340306 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - DOMICILIO DEL COMPRATORE - ESTENSIONE ANCHE ALLE AZIONI CAUSALI - LIMITI - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - INSERIMENTO NELLA FATTURA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - DOMICILIO DEL COMPRATORE - ESTENSIONE ANCHE ALLE AZIONI CAUSALI - LIMITI - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - INSERIMENTO NELLA FATTURA - VALIDITA - CONDIZIONI.*
La clausola di pagamento del prezzo 'a mezzo trattà inserita in un contratto di compravendita, vale a indicare, come luogo di pagamento, il domicilio del compratore (art.1498 cod.civ. in relazione art.44 del RD 14 dicembre 1933, n.1669), e tale Competenza opera sia in ordine alle azioni cambiarie, sia in ordine a quelle causali. Tale deroga convenzionale non e operativa, quanto all'Azione causale, qualora le parti abbiano dichiarato, con apposita clausola, di voler tenere ferma la regola generale del pagamento al domicilio del venditore, e tale clausola, essendo confermativa e non derogativa degli ordinari criteri di Competenza stabiliti dalle leggi (art.1182 terzo comma e 1498 terzo comma cod.civ.), non ha bisogno di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art.1341 cod.civ., anche se contenuta in un contratto predisposto da uno solo dei contraenti ed accettato dall'altro con atto di mera adesione. La clausola predetta puo essere inserita anche nella fattura emessa dal venditore successivamente al contratto, purche risulti accettata, sia pure per implicito, dal compratore. (Conf. 3515-68, massima n.336671 V. 1410-67, massima n.328031).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)