diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2541 del 03/12/1970 (Rv. 348871 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - FACOLTA DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO DAL DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO DEL VENDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348871-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - FACOLTA DEL VENDITORE AD EMETTERE TRATTE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI PAGAMENTO DAL DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO DEL VENDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*

La regola generale stabilita dall'art 1498 ultima parte cod civ, che, in caso di pagamento differito, fa coincidere il luogo di questo con il domicilio del venditore puo rimaner ferma nonostante l'autorizzazione ad emettere tratta quando tale mezzo di pagamento non sia previsto in via esclusiva, ma rappresenti una facolta concessa al venditore per una piu agevole realizzazione del suo credito, ipotesi che sussiste quando i contraenti, con altra apposita clausola, abbiano mantenuta ferma la regola generale del pagamento al domicilio del venditore e la conseguente Competenza del foro di quest'ultimo. Tale clausola deve bensi essere specificamente approvata per iscritto a norma dell'art 1341 cod civ per essere valida al fine di stabilire la Competenza esclusiva dell'anzidetto foro, ma non abbisogna, invece, di tale specifica approvazione per avere l'effetto di mantenere nel domicilio del venditore, come foro facoltativo ai sensi dell'art 20 cod proc civ, il forum solutionis in tal caso, infatti, la clausola essendo confermativa e non derogativa della Competenza risultante dalla regola generale dell'art 1498 cod civ rientra tra quelle contemplate nell'art 1341 cod civ. (v3046'69 mass 342956 1490'69 mass 340306).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)