Sez. 3, Sentenza n. 289 del 05/02/1971 (Rv. 349766 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - AUTORIZZAZIONE AL VENDITORE AD EMETTERE TRATTE - LUOGO DI PAGAMENTO - SOSTITUZIONE DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - CONDIZIONI - MODALITA ESCLUSIVA - NECESSITA - RINUNCIA AL FORO EX ART 1498 COD CIV - ACCORDO ESPRESSO - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - AUTORIZZAZIONE AL VENDITORE AD EMETTERE TRATTE - LUOGO DI PAGAMENTO - SOSTITUZIONE DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - CONDIZIONI - MODALITA ESCLUSIVA - NECESSITA - RINUNCIA AL FORO EX ART 1498 COD CIV - ACCORDO ESPRESSO - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO DEL DOMICILIO DEL VENDITORE - SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - ESCLUSIONE.*
Il luogo di pagamento del prezzo di vendita, previsto dall'art 1498 terzo comma, cod civ in relazione al terzo comma dell'art 1182 dello stesso codice, non puo ritenersi sostituito da quello stabilito dallo art 44 della legge cambiaria per il solo fatto che il venditore sia autorizzato ad emettere tratte a copertura del suo credito, ove non risulti che tale modalita di pagamento sia prevista con carattere esclusivo, dovendo altrimenti ritenersi che la stessa rappresenti una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi secondo la prassi commerciale. Pertanto, mentre la rinuncia del venditore al foro stabilito a norma dell'art 1498, terzo comma, cod civ, deve risultare da univoco ed espresso accordo e non puo desumersi dalla semplice pattuizione del pagamento del prezzo a mezzo di tratta, la clausola relativa alla Competenza del foro del domicilio del venditore, in quanto confermativa e non derogativa delle regole di cui agli artt 20 cod proc civ, 1182, terzo comma, e 1498, terzo comma, cod civ, non deve essere specificamente approvata per iscritto. (Conf 997'70, mass n 346500' V 1159'70, mass n 346753' 3053'69, mass n 342967' 1561'69, mass n 340441' 1490'69, mass n 340306).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)