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Sez. 3, Sentenza n. 5564 del 14/09/1983 (Rv. 430506 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CRITICHE MOSSE DALLE PARTI - CONFUTAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430506-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CRITICHE MOSSE DALLE PARTI - CONFUTAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Mentre l'Obbligo di motivazione non è assolto qualora il giudice ignori le critiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica di ufficio in maniera specifica, circostanziata e tale che, se esse fossero fondate, potrebbero determinare il giudice ad una decisione diversa da quella espressa, un siffatto vizio non è, invece, configurabile qualora le contrarie deduzioni di parte siano incompatibili con le argomentazioni accolte, restando così implicitamente disattese, anche se non espressamente confutate. (V 522/81, mass n 411006; (V 2816/76, mass n 381561; (V 2231/71, mass n 353036; (V 2090/68, mass n 334231).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)