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Sez. U, Sentenza n. 2246 del 02/04/1986 (Rv. 445400 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INDIVIDUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - SOSTITUZIONE ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER UN ACCERTAMENTO DI MERITO SULLA SUSSISTENZA DEL DEBITO DI IMPOSTA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445400-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - INDIVIDUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - SOSTITUZIONE ALLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PER UN ACCERTAMENTO DI MERITO SULLA SUSSISTENZA DEL DEBITO DI IMPOSTA - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, il processo è strutturato come impugnazione di specifici provvedimenti dell'amministrazione (secondo un'elencazione resa tassativa con le modificazioni introdotte dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), ed il giudizio concerne la legittimità formale e sostanziale di tali Atti, mentre l'indagine sul rapporto d'imposta resta consentita nei limiti in cui si debba accertare la ricorrenza dei presupposti della pretesa fiscale, assunti a fondamento degli Atti medesimi. Pertanto, qualora il provvedimento impugnato risulti viziato da carenza di motivazione, tale da non consentire l'identificazione degli elementi materiali e giuridici cui è correlata la pretesa tributaria, la tutela giurisdizionale, nella predetta Sede contenziosa, non può che consistere nell'invalidazione del provvedimento stesso, senza che il giudice tributario possa sostituirsi all'amministrazione finanziaria per un accertamento di merito sulla sussistenza del debito d'imposta. (V 2085/85, mass n 439994; (Conf 1322/86).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)