Sez. 1, Sentenza n. 2085 del 23/03/1985 (Rv. 439994 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO - ACCERTAMENTO DEL FONDAMENTO NEL MERITO DELLA PRETESA IMPOSITIVA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO - ACCERTAMENTO DEL FONDAMENTO NEL MERITO DELLA PRETESA IMPOSITIVA - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, anche prima delle modificazioni introdotte dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, le commissioni tributarie, in presenza di un vizio di motivazione dell'atto impugnato, devono limitarsi all'annullamento del medesimo, senza possibilità di accertare nel merito il fondamento della pretesa impositiva, quando la carenza di motivazione sia tale da non consentire l'identificazione degli elementi cui si correla detta pretesa, poiché, in questa ipotesi, quell'accertamento si tradurrebbe in una non consentita sostituzione all'amministrazione nella ricerca dei presupposti del rapporto d'imposta.*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)