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Sez. U, Sentenza n. 4853 del 03/06/1987 (Rv. 453481 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - USO DI FORMULE STEREOTIPATE O PREDISPOSTE A STAMPA - VALIDITÀ DELL'AVVISO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453481-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - USO DI FORMULE STEREOTIPATE O PREDISPOSTE A STAMPA - VALIDITÀ DELL'AVVISO - CONDIZIONI.*

In tema d'imposta di registro e di INVIM, nel vigore, rispettivamente del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 e del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (e successive modificazioni), la Mancanza di un'espressa previsione, a pena di nullità, dell'Obbligo della motivazione (contemplata invece per le imposte dirette e per l'IVA) non esclude che l'accertamento, in rettifica dei valori dichiarati dal contribuente, possa essere affetto da Invalidità, per carenza di motivazione, ove difetti degli elementi indispensabili per renderlo idoneo a svolgere la funzione cui è destinato, cioè difetti di quel contenuto minimo necessario all'individuazione della pretesa impositiva e dei criteri in concreto seguiti nella rettifica medesima. Ne consegue che siffatta Invalidità per vizio motivazionale, con il conseguente dovere per il giudice tributario di emettere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato (restando preclusa ogni possibilità d'indagine sul merito del debito d'imposta, non potendo il giudice stesso sostituirsi all'amministrazione nella ricerca della materia imponibile e dei presupposti del rapporto impositivo), non è ravvisabile per il solo fatto che l'avviso faccia uso di formule stereotipate o predisposte a stampa, qualora, ciò nonostante, e sempre in relazione al caso concreto, presenti l'indicato contenuto minimo (come nell'ipotesi in cui specifichi le caratteristiche del bene e faccia riferimento ad una stima dell'U.T.E., ancorché non allegata o riprodotta), fermo rimanendo in ogni caso l'Onere dell'amministrazione di fornire la dimostrazione della pretesa impositiva (Onere su di essa incombente anche quando l'atto sia compiutamente motivato). (V 2246/86, mass n 445400; (V 1322/86, mass n 444761; (V 1322/86, mass n 444760).*

Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 634 art. 49 CORTE COST., Legge 26/10/1972 num. 643 art. 20, Legge 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., Legge 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)