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Sez. 3, Sentenza n. 20063 del 19/07/2008 (Rv. 604909 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Prova liberatoria a carico del gestore di una scuola di equitazione per i danni causati da un animale ad un allievo - Contenuto - Dimostrazione del caso fortuito - Necessità.
Stato
decisa il 2008-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604909-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE

L'ente gestore di una scuola di equitazione, per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ. nel caso di danni causati da un animale ad un allievo, ha l'onere di provare che tali danni sono ascrivibili al caso fortuito, ivi compresa la condotta imprudente dell'allievo stesso, ma solo dopo che sia stato dimostrato in modo inequivoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale, del suo cavaliere ed il danno causato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)