Sez. 3, Sentenza n. 16637 del 19/06/2008 (Rv. 603826 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE | Lezioni di equitazione - Danni subiti dagli allievi principianti - Responsabilità del gestore ex art. 2050 cod. civ. - Configurabilità - Danni subiti dagli allievi più esperti - Responsabilità del gestore ex art. 2052 cod. civ. - Conseguenze - Prova liberatoria - Parte gravata - Individuazione - Contenuto - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROPRIETÀ DI ANIMALI - IN GENERE
Il gestore del maneggio risponde quale esercente di attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ., dei danni riportati dai soggetti partecipanti alle lezioni di equitazione, qualora gli allievi siano principianti, del tutto ignari di ogni regola di equitazione, ovvero giovanissimi; nel caso di allievi più esperti, l'attività equestre é soggetta, invece, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., con la conseguenza che spetta al proprietario od all'utilizzatore dell'animale che ha causato il danno di fornire non soltanto la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno é stato causato da un evento fortuito. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto il gestore responsabile, ex art. 2050 cod. civ., dei danni subiti da un'allieva principiante, che era stata colpita alla caviglia dallo zoccolo di un cavallo che, nella fila, seguiva immediatamente quello da lei cavalcato, ed avevano dichiarato la nullità, ai sensi dell'art. 1229, primo comma, cod. civ., della clausola di esonero da responsabilità sottoscritta dall'allieva, dovendosi escludere la colpa lieve in quanto le conseguenze lesive erano facilmente prevedibili, considerato che, pur avendo l'animale già dato segni di evidente nervosismo nel corso dell'esercitazione, con grave imprudenza e negligenza, gli istruttori non avevano provveduto alla immediata sostituzione dell'animale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)