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Sez. L, Sentenza n. 6974 del 14/05/2002 (Rv. 554399 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Affissione del codice disciplinare - Rilevanza - Limiti - Comportamenti costituenti inadempimenti dei doveri fondamentali del lavoratore - Necessità, ai fini della validità del licenziamento, della affissione del codice disciplinare - Esclusione - Fattispecie in tema di assenza ingiustificata.
Stato
decisa il 2002-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554399-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, l'affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro costituisce formalità necessaria solo quando al lavoratore vengano contestate violazioni di doveri che discendono da disposizioni del datore di lavoro o del contratto collettivo, non quando essi traggano direttamente origine dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore a causa di una assenza ingiustificata protrattasi per tre giorni).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)