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Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 06/04/1983 (Rv. 427282 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - DIRITTO DEL LOCATORE ALLA CORRESPONSIONE DEI CANONI - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427282-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - FALLIMENTO DEL CONDUTTORE - DIRITTO DEL LOCATORE ALLA CORRESPONSIONE DEI CANONI - PERSISTENZA - LIMITI.*

In caso di fallimento del conduttore di un immobile, fin quando il curatore non esercita il recesso ex art. 80 legge fall., il locatore conserva il proprio diritto al pagamento dei canoni nei termini pattuiti e la correlativa obbligazione del curatore non si sottrae all'applicazione delle norme generali sull'adempimento. (Conf 796/81, mass n 411277, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)