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Sez. 3, Sentenza n. 11397 del 27/11/1990 (Rv. 469921 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - CANONE - PAGAMENTO - OBBLIGO DELLA MASSA DEI CREDITORI - INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469921-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE - CANONE - PAGAMENTO - OBBLIGO DELLA MASSA DEI CREDITORI - INADEMPIMENTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MOROSITÀ.*

In caso di fallimento del conduttore il curatore subentra nella locazione (se non intenda recederne ex art. 80, secondo comma, legge fallimentare) ed il debito di pagare i canoni fa capo alla massa dei creditori, quale corrispettivo della res locata, con la conseguenza che il mancato pagamento dei canoni da parte del curatore produce la risoluzione del contratto per morosità, che si riverbera direttamente sul fallito tornato in bonis dopo la chiusura del fallimento. (V 2421/83, mass n 427282; (V 2421/83, mass n 427283; (V 796/81, mass n 411277).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)